Quesito n. 3 – Scheda gialla – Separazione delle funzioni dei magistrati
Domenica 12 giugno, i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto in merito al c.d. “Referendum Giustizia”, ovvero il Referendum abrogativo composto da 5 quesiti aventi ad oggetto il sistema giudiziario.
Il terzo quesito, contenuto da una scheda di colore gialla, affronta la possibilità offerta ai magistrati di passare dalla funzione requirente del Pubblico Ministero e quella giudicante e viceversa, oggi ammessa fino ad un massimo di 4 volte nell’arco di tutta la propria carriera professionale, e che gli italiani possono invece trasformare in una scelta irreversibile da effettuare durante i primi anni di carriera.
Se da una parte, con l’eliminazione del passaggio di funzioni, si darebbe ascolto alle istanze di chi sostiene che ciò possa essere garanzia di maggiore terzietà e imparzialità nei procedimenti, altrimenti minate dalla possibile confusione, sebbene non contemporanea, di ambedue le funzioni in un unico soggetto, dall’altro lato, il NO all’abrogazione e quindi la conservazione di tale opzione è patrocinata con altrettanto vigore da chi ritiene che il pericolo di conflitto di interessi non sia così ricorrente, oltre che diversamente e più efficacemente risolvibile, e che inoltre la preclusione all’adempimento di diverse funzioni rischi di isolare la classe dei PM e di depauperare e limitare lo scambio di conoscenze e competenze e dunque l’accrescimento generale di professionalità.
Votando Sì, e pronunciandosi quindi a favore dell’«abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati», si manifesta lo sfavore nei confronti del passaggio di funzioni, che da opzione concessa fino ad un massimo di 4 volte nell’arco della carriera si riduce ad un obbligo di scelta che si colloca all’inizio della stessa.
Votando NO, invece, e salvando così le norme attualmente in vigore, si manifesta il favore per la regola del passaggio di funzioni, che resta invariata nella forma di opzione esercitabile fino ad un massimo di 4 volte durante la vita professionale del magistrato.
N.B.: Il disegno di legge di modifica dell’ordinamento giudiziario intende intervenire in ogni caso sulla previsione oggetto di attenzione referendaria, senza eliminare il passaggio di funzioni, ma circoscrivendolo temporalmente alla prima fase della carriera professionale.