Tribunale di Savona – Sentenza n. 306 dell’08.04.2022
La prova della mancata consumazione del matrimonio, valida per attestarne la nullità ai sensi dell’art. 3 secondo comma lettera f) della Legge n. 898 dell’01 dicembre 1970, come modificata dalla Legge n. 74 del 06 marzo 1987, ben può essere tratta anche dal contenuto dei messaggi che le parti possano aver scambiato attraverso i servizi di messaggistica WhattsApp e Facebook, essendo ciò rispondente alle prescrizioni normative di cui all’art. 2712 c.c. e sempre che le riproduzioni informatiche della chat non siano oggetto di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito che si sia concretizzato nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e quella riprodotta.
Con questa significativa pronuncia, il Tribunale di Savona detta alcune importanti regole processuali relativamente ad uno dei temi più frequenti e controversi in materia di separazione e divorzio: la validità probatoria, in sede di regolamentazione giudiziale della crisi coniugale, dei messaggi scambiati attraverso i servizi di WhattsApp e Facebook, come noto ampiamente ormai in uso a chiunque di noi.
Nel caso trattato dai giudici liguri ci si riferisce specificatamente alla validità probatoria di tali messaggi con riferimento alla nullità o meno del vincolo matrimoniale per mancata consumazione del rapporto tra i coniugi e, dunque, con riguardo all’accertamento di quella affectio coniugalis che deve essere sempre alla base del matrimonio.
In realtà, però, la tematica oggi esaminata assume una valenza sostanziale, giuridica e processuale molto più ampia poiché la stessa trova spesso ingresso nelle nostre aule giudiziarie soprattutto in relazione alla prova di eventuali tradimenti del coniuge atti ad acclararne l’addebito in relazione alle cause della intervenuta crisi coniugale.
Il Tribunale di Savona, pertanto, a nostro parere in maniera certamente condivisibile e rispondente oltretutto alle usuali forme di comunicazione informatica e tecnologica, giustamente ha affermato che la messaggistica WhattsApp e Facebook prodotta in sede processuale sia da ritenersi come una vera e propria riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. purché essa non consista in una mera trascrizione delle rispettive frasi su fogli Word, come tali facilmente modificabili nel loro contenuto, ma piuttosto in formato PDF, notoriamente non modificabile, e dunque ricavata mediante procedura informatica di esportazione dei messaggi dal cellulare della parte e di trasposizione degli stessi in formato testuale ed originale.
SLS – StudioLegaleSodo da sempre è impegnato attivamente nelle problematiche afferenti i minori ed il diritto di famiglia anche nelle sue fasi più difficili di crisi coniugale.