Tribunale di Cagliari – Sezione Seconda – Sentenza n. 1032 del 19.04.2022
Nel caso in cui l’atto di citazione introduttivo del giudizio non sia stato sottoscritto né digitalmente né materialmente dal procuratore della parte attrice, non può rilevarsene la nullità qualora ne risulti incontrovertibilmente tanto la provenienza della citazione, quanto il contenuto della domanda processuale formulata nell’interesse della stessa parte.
Con questa interessante sentenza il Tribunale di Cagliari, nelle pieghe di una più ampia vicenda giudiziale, sancisce il fondamentale principio in tema di eccepita nullità dell’atto di citazione notificato alla controparte senza la sottoscrizione, né materiale né digitale, del procuratore della parte attrice escludendola in radice.
Più esattamente, i giudici cagliaritani hanno evidenziato come dal combinato disposto di cui agli artt. 125 e 126 c.p.c. emergerebbe che la sottoscrizione del difensore rientrerebbe ex lege nel novero degli elementi costituenti il contenuto minimo indispensabile che devono avere i principali atti processuali di parte, la cui assenza determinerebbe, dunque, la nullità espressamente stabilita dal secondo comma dell’art. 126 c.p.c.
Gli stessi giudici, però, ricordano anche che in forza di costante giurisprudenza detta nullità, per quanto astrattamente configurabile, deve essere ascritta nell’alveo delle nullità sanabili, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 3 dello stesso art. 126, con conseguente suo superamento in presenza di particolari condizioni che determinino il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Secondo il Tribunale, pertanto, la mancanza di sottoscrizione del difensore non comporta la nullità dell’atto di citazione notificato al convenuto, quando da altri elementi contenuti nel medesimo atto sia possibile dedurre la provenienza dal difensore munito di mandato, rilevando a tal fine non tanto la sua conoscibilità da parte del destinatario, quanto piuttosto la sua certa riferibilità alla persona che appare esserne l’autore materiale.
In concreto, dunque, fra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell’atto alla persona indicata come autore e redattore dello stesso può assumere particolare rilievo il contenuto della relazione di notificazione, allorquando quest’ultima risulti essere stata predisposta ed effettuata ad istanza o su iniziativa del professionista indicato quale difensore della parte.
Sottoscrizione del difensore: la sua mancanza è causa di nullità dell’atto giudiziale notificato?Si tratta, in definitiva, di una pronuncia, certamente condivisibile, che assurge alla nostra attenzione proprio per il valore ed il significato sostanziale che la stessa riconosce a tutti gli elementi complessivi che contraddistinguono la procedura di notifica, sia nelle forme ordinarie che in quelle, ormai sempre più frequenti, telematiche o digitali che dir si voglia, nelle quali ultime la persona del difensore assume maggiore ed esclusivo rilievo perché non corroborata dall’attività di altri soggetti ausiliari del giudice, quale l’ufficiale giudiziario, ovvero estranei al sistema giudiziario, quale il servizio postale; il tutto nel lodevole rispetto del basilare principio di diritto della conservazione dell’atto giuridico.