Tribunale di Pistoia – Sentenza del 04.03.2022
In materia di vaccinazione da Covid-19 di figli minori, il contrasto tra genitori legalmente separati con accordo regolarmente omologato, che preveda l’affidamento condiviso degli stessi e quindi l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, va definito giudizialmente nell’ambito più generale dell’art. 316 c.c. e non già mediante il ricorso ad una istanza ex art. 709-ter c.p.c.
Il Tribunale di Pistoia, tra le pieghe peraltro di una interessante vicenda giudiziale riguardante l’annoso e delicato problema della vaccinazione “coatta” di figli minori, interviene efficacemente nel dirimere una questione processuale di natura preliminare dimostrando di applicare, in maniera apparentemente opportuna e conforme al dettato normativo, gli strumenti posti dal Legislatore a disposizione dei genitori separati.
Più precisamente, i Giudici toscani, nella contrapposizione tra il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. e quello previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 316 c.c. (Responsabilità genitoriale), privilegiano quest’ultimo sul presupposto che laddove sia intervenuto un provvedimento giudiziale, sentenza o decreto di omologa, che abbia sancito la separazione dei coniugi e la definizione del relativo procedimento, il primo mezzo di tutela sopra ricordato non sia più esperibile.
Il Tribunale, pertanto, in punto di qualificazione del procedimento azionabile giustamente rileva come il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. riguardi unicamente la soluzione delle controversie tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento che siano insorte in pendenza di un giudizio di separazione, dal momento che anche il Codice di rito individua per tali ipotesi espressamente la competenza del “giudice del procedimento in corso” e le relative istanze vengono depositate, e trattate, nell’ambito del fascicolo principale afferente detta separazione dando luogo ad altrettanti sub-procedimenti incidentali.
Qualora, invece, tale indefettibile presupposto sia mancante, l’unico rimedio garantito ai coniugi per l’esercizio della propria responsabilità genitoriale risiede, appunto, nel comma 2 dell’art. 316 c.c. secondo il quale “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
Si tratta, come detto, di pronuncia perfettamente rispondente ai criteri ed ai principi di diritto sanciti dal nostro ordinamento e che risponde maggiormente, anche sotto il profilo più specifico della competenza giurisdizionale, a quella necessità di tutela e di garanzia che questioni di così rilevante impatto per la salute ed il benessere dei figli minori inevitabilmente comportano. SLS – StudioLegaleSodo da sempre è impegnato attivamente nelle problematiche afferenti i minori ed il diritto di famiglia anche nelle sue fasi più difficili di crisi coniugale.