Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Sentenza n. 187 del 07.02.2022
Le indennità di sostegno in favore dei lavoratori previste, in costanza di pandemia, dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) e dal D.L. 13 luglio 2020 n. 12 in conseguenza dell’emergenza economica e sociale dovuta al Covid-19, non spettano al dipendente pubblico con contratto di lavoro “a chiamata”.
Con questa interessante sentenza, il Tribunale di Cosenza interviene efficacemente nel determinare gli esatti contorni soggettivi delle erogazioni da sostegno al reddito dei lavoratori, anche autonomi, introdotte dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare la pandemia da Covid-19.
I Giudici cosentini, infatti, nel rilevare anzitutto le specifiche categorie di lavoratori beneficiari di queste provvidenze economiche, ripercorrono le testuali prescrizioni normative dettate in materia di contratto di lavoro intermittente ex art. 13 della Legge n. 81 del 2015 e, segnatamente, l’ultimo comma nel quale si stabilisce, appunto, che “Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
Sulla base, quindi, di tale precisa e chiara norma di legge, il Tribunale calabrese ha escluso l’applicabilità delle indennità da Covid-19, che pure sono previste per i lavoratori intermittenti, in favore di coloro che abbiano sottoscritto un presunto contratto di tal genere con la Pubblica Amministrazione, comunque legislativamente inammissibile e semmai concretizzatosi in diversi rapporti di lavoro a tempo determinato o a termine che dir si voglia.
Si tratta, in definitiva, di una lettura testuale della normativa vigente che, de iure condito, ha portato il Tribunale calabrese ad una interpretazione restrittiva dei benefici emergenziali, ma che sembra mal conciliarsi con una visuale più ampia di equivalenza dei rapporti di lavoro, siano essi pubblici o privati, soprattutto quando il vincolo negoziale sia a termine e, quindi, non abbia in sé quelle prerogative di certezza e di continuità nel tempo che normalmente contraddistinguono i contratti pubblici.