Tribunale di Paola – Sezione Prima – Decreto 22.01.2022
La definizione normativa del reddito di cittadinanza fa propendere per un suo inquadramento in termini di misura di politica attiva dell’occupazione e, per converso, ad escluderne la natura alimentare, peraltro non delineata in alcun modo dal legislatore, per cui, tenuta altresì presente la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità, tale emolumento è pienamente pignorabile.
Con questa significativa pronuncia il Tribunale di Paola, nel dirimere la questione afferente la pignorabilità o meno del reddito di cittadinanza per recupero coattivo del contributo di mantenimento non versato, afferma anzitutto come tale emolumento non rivesta natura alimentare e come, pertanto, lo stesso sia soggetto a pignorabilità.
Il decreto dei Giudici calabresi, pertanto, si sottopone alla nostra attenzione per avere affrontato la non comune problematica della qualificazione giuridica di tale sostegno economico, definendolo, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito che viene riportato nello stesso provvedimento (Tribunale di Trani, ordinanza del 30 gennaio 2020), come una misura da poter utilizzare per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche qualora egli non faccia più parte dello stesso nucleo familiare.
Il Tribunale di Paola, dunque, sottolinea come il reddito in questione, ai sensi del comma 255 dell’art. 1 del D.M. 2 settembre 2019, sia da ritenersi una misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, senza dunque alcun riferimento ad una sua possibile natura alimentare, peraltro non delineata in nessun altro modo dal legislatore.
I Giudici calabresi, peraltro, osservano anche come lo stesso rilevi e vada considerato per la determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ad ulteriore conferma della sua natura non alimentare, per cui, tenuto conto anche del significato eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità ex art. 545 comma 1 c.p.c., esso deve considerarsi pienamente pignorabile ed a maggior ragione suscettibile altresì di formare oggetto di ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 156 comma 6 c.c.