Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – Sentenza n. 616 del 15.12.2021
L’atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione ai seni del disposto di cui all’art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.
I Giudici teramani, ad esaustiva risposta del quesito in questione, opportunamente precisano come sia ormai principio consolidato di diritto quello fissato dall’art. 2945 c.c., secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Tribunale abruzzese, dunque, sottolinea la evidente differenza esistente tra l’atto di precetto ed il pignoramento, dal momento che il primo, in quanto contenente un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore con conseguente sua messa in mora, produce un effetto solo interruttivo della prescrizione a carattere istantaneo, con decorrenza di un nuovo termine dalla data della sua notificazione, mentre il secondo origina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell’art. 2943 comma 1 c.c. poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione.
A maggior ragione, pertanto, quando a tale procedimento esecutivo segua eventualmente una fase di cognizione-opposizione, tale interruzione permanente della prescrizione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne definisca il giudizio e, di seguito, fino all’estinzione della procedura esecutiva, essendo notorio ius receptum il principio secondo il quale i tempi ed i ritardi del Sistema-Giustizia non possano in alcun modo pregiudicare i diritti della parte creditrice.