Tribunale di Teramo – sentenza n. 992 dell’11.11.2021
La sentenza di primo grado è idonea a costituire valido titolo esecutivo, quando essa venga azionata in relazione al capo afferente la condanna alle spese di lite che non sia accessoria ad una pronuncia di condanna.
Con questa recente pronuncia il Tribunale abruzzese sancisce il fondamentale principio di diritto secondo il quale, alla luce anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’art. 282 c.p.c., la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale, la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede. I giudici teramani, dunque, applicano correttamente, nel caso di specie, il disposto normativo di cui al citato art. 282 c.p.c., come novellato dall’art. 33 della Legge n. 353 del 1990, e, segnatamente, la regola dell’immediata efficacia endo-processuale di qualsiasi pronuncia di condanna e di qualunque capo della sentenza che contenga una condanna, compreso anche quello relativo alle sole spese del giudizio, indipendentemente dalla natura dell’azione principale e, quindi, del capo della sentenza che decida su di essa. Si tratta, in effetti, di decisione assolutamente condivisibile perché oltretutto conforme anche al principio generale della celerità e semplificazione dell’azione processuale, oltre che attenta alle giuste ragioni creditorie della parte risultata vittoriosa che non deve attendere il secondo grado per avere il ristoro delle spese di lite affrontate. Lo StudioLegaleSodo vanta una lunga e storica esperienza in simili problematiche di natura esecutiva.