Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – sentenza n. 8317 del 14.10.2021
La Legge n. 335 del 1995, che disciplina la materia della pensione sociale, per quanto non preveda nulla con riguardo alla posizione del coniuge separato, comunque esclude che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione o divorzio. Detto assegno di mantenimento, infatti, non è in alcun modo equiparabile ai “redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” né agli “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” ai quali soltanto, invece, la predetta normativa attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Con questa significativa pronuncia, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma accoglie il ricorso proposto avverso il rigetto formalizzato dall’INPS, in merito alla domanda di riconoscimento della pensione sociale fondato unicamente sul mero presupposto che la ricorrente non versasse in stato di bisogno per averlo, la stessa, disconosciuto in sede di procedimento di divorzio, non avendo quindi richiesto alcun contributo di mantenimento al coniuge ed avendo pertanto dichiarato in tal modo la propria autosufficienza economica. Il Tribunale, infatti, ha giustamente ritenuto errato il convincimento dell’ente previdenziale secondo il quale, oltretutto in carenza di qualsiasi previsione di legge, si possa ritenere che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato equivalga di per sé ad assenza dello stato bisogno e, dunque, addirittura, ad una ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335 del 1995 che disciplina la pensione sociale. Si tratta, invero, di pronuncia assolutamente condivisibile perché mirante a garantire la posizione di un soggetto particolarmente debole quale può essere appunto chi chieda l’assegno sociale per un evidente suo stato di bisogno, e tendente al corretto rispetto della normativa di legge che prescrive espressamente che questa situazione di fatto venga debitamente accertata nella sua effettiva e concreta sussistenza, senza possibilità alcuna di ricorrere a mere presunzioni o, peggio ancora, di “sanzionare” eventuali omesse iniziative della parte interessata. E’ evidente, infatti, come la mancata richiesta del contributo di mantenimento al coniuge separato o divorziato, che trova in sé una motivazione del tutto personale e soggettiva determinata dalle particolari dinamiche della crisi coniugale, non possa mai assurgere ad elemento impeditivo di un beneficio economico che ricordiamo essere una delle più grandi conquiste del nostro sistema sociale. Lo StudioLegaleSodo da sempre si occupa di queste problematiche familiari e di crisi coniugale.