Tribunale di Sciacca – sentenza del 07.09.2021
Una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 Legge sul divorzio) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio e, inoltre, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque dall’adozione dei predetti provvedimenti provvisori) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche riguardanti i coniugi.
Con questa significativa sentenza i Giudici siciliani, nel trattare un interessante caso di litispendenza della controversia relativa al merito della separazione giudiziale dei coniugi rispetto a quella di divorzio, correttamente incardinata dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione che ha pronunciato solo sullo status degli stessi coniugi, statuiscono sulla limitazione della potestas iudicandi del giudice della separazione. Facendo proprio, infatti, l’orientamento sul tema assunto dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. – Sezione Prima – sent. n. 7547 del 27.03.2020), il Tribunale stabilisce che Il giudice della separazione possa decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza del giudizio di divorzio, solo in quanto il giudice di quest’ultimo non abbia già adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. In definitiva, pertanto, questi ultimi provvedimenti divorzili si sovrappongono e si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione in ragione della autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra i due procedimenti e le due fasi della crisi coniugale. La pronuncia, perfettamente in linea con il dettato normativo in tema di concorso tra separazione e divorzio, mira alla piena attuazione della basilare esigenza di evitare possibili conflitti di giudicati, particolarmente pericolosi nella gestione della crisi coniugale con la ovvia conseguenza che solo i provvedimenti adottati in sede di divorzio costituiscano, dalla data della loro emissione, l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra coniugi. Lo StudioLegaleSodo da sempre è attivo nella gestione, anche stragiudiziale, della crisi coniugale e nel diritto di famiglia.