Tribunale di Milano – Sezione Terza – Sentenza del 03.05.2021
L’ordinanza di assegnazione emessa a conclusione di un procedimento esecutivo presso terzi ex art. 553 c.p.c. prevede come suo rimedio generale di contestazione l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. in quanto strumento di chiusura del sistema delle impugnazioni nelle azioni esecutive.
Con questa interessante recente pronuncia il Tribunale di Milano sancisce, in maniera oltretutto quanto mai chiara ed esaustiva, come l’unico rimedio di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione somme emessa a conclusione di un procedimento esecutivo presso terzi sia l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi, ovviamente, nel breve termine perentorio di 20 giorni a tal fine espressamente stabilito. I Giudici milanesi, infatti, nel sostanziare la propria decisione sul conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 6 – 3, ord. n. 7706 del 24.03.2017 e, conforme, Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 3712 del 25.02.2016), evidenziano come ogni ulteriore o diversa contestazione di detto provvedimento in altra sede finirebbe per vanificare il regime di sostanziale stabilità dell’ordinanza in esame che, seppure inidonea al giudicato, costituisce pur sempre un titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato (Cass. 26.10.2018 n. 26771). In particolare, dunque, il Tribunale rigetta la tesi della proponibilità dell’appello avverso tale ordinanza, sottolineando come detto rimedio possa ritenersi astrattamente esperibile solo in via eccezionale e cioè quando il provvedimento di assegnazione, derogando dalla funzione che gli è propria, vada ad assumere un contenuto decisorio su situazioni soggettive che dovrebbero essere conosciute in altri incidenti cognitivi, sì da assumere carattere sostanziale di sentenza in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Si tratta, quindi, di conclusione a nostro parere ineccepibile ed oltretutto rispondente anche agli espressi richiami all’opposizione de qua contenuti, non a caso, negli artt. 548 e 549 c.p.c. Lo StudioLegaleSodo da sempre è attivo per l’assistenza, anche giudiziale, in materia di procedimenti esecutivi e del recupero del credito anche in applicazione della normativa in tema di sovraindebitamento.