Tribunale Lecce – Sezione Prima Civile – sentenza del 28.04.2021
In ipotesi di decesso del paziente per ragioni di salute derivanti da infezione da HCV, per emotrasfusioni subite in una struttura ospedaliera pubblica, effettivo soggetto legittimato passivo rispetto all’azione risarcitoria intentata dai congiunti eredi del defunto è il Ministero della Salute e detta azione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 comma 1 c.c. in caso di promovimento del relativo giudizio da parte dei congiunti iure hereditatis, mentre a prescrizione decennale in caso di danno subito dai congiunti della vittima iure proprio.
Partendo, infatti, dal presupposto che, anche sulla base dell’orientamento della Corte Suprema (Cass. Sez. 6 – 3, Ord. n. 4996 del 27.02.2017), “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica poi evolutasi in cirrosi epatica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”, il danno patito dai congiunti iure proprio va ricollegato al decesso del proprio congiunto e, quindi, alla perdita del relativo rapporto parentale ed in considerazione di tanto, dunque, la prescrizione per detta specifica azione dei congiunti non può che essere quella ordinaria.
Con questa importante recente sentenza del Tribunale di Lecce viene stabilito un criterio di differenziazione del termine di prescrizione cui rimane soggetta l’azione di risarcimento danni da emotrasfusione a seconda del soggetto proponente e del relativo diritto che venga effettivamente esercitato. Così, pertanto, correttamente è stato rilevato come l’azione de qua, in quanto di natura extracontrattuale, sia soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 comma 1 c.c. se proposta in vita dal soggetto danneggiato ovvero, a seguito del decesso di questi, dai congiunti ma iure hereditatis, mentre sia soggetta al termine decennale se formulata dagli stessi congiunti iure proprio. Secondo I giudici, infatti, nel primo caso si tratta di danno da lesione colposa, in quanto derivante da reato soggetto appunto a prescrizione quinquennale, mentre nel secondo caso deve parlarsi di reato da omicidio colposo, come tale soggetto a prescrizione ordinaria o decennale. A nostro parere si tratta di interpretazione giuridica condivisibile in relazione ad una coerente applicazione delle norme di diritto vigenti, il tutto in un più ampio contesto di problematiche trattate dal Tribunale che meritano decisamente una attenta lettura della sentenza proprio per gli interessanti spunti di riflessione che la stessa offre. Lo StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche nella soluzione di queste particolari fattispecie ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.