Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza del 09.04.2021
Nei casi di disconoscimento del rapporto di lavoro e/o di cancellazione del bracciante agricolo dagli elenchi nominativi da parte dell’INPS, l’onere di provare l’effettività, la durata, le caratteristiche, nonché, in particolare, la natura subordinata dell’attività lavorativa in agricoltura, grava sulla parte che sostiene di averla svolta e che a tale titolo chiede l’accredito assicurativo delle giornate.
In questi casi, dunque, qualora sorgano dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa, compresa la prova testimoniale se ammissibile e pertinente. A maggior ragione, l’onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.Con questa significativa pronuncia la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Bari, nel confermare la sentenza di primo grado, evidenzia efficacemente come sul tema dell’onere assertivo e probatorio circa l’effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, abbia sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti l’iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall’ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133). Secondo i Giudici baresi, dunque, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge solo una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell’attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993, con la ovvia e naturale conseguenza che in tali casi il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, con ogni mezzo di prova potenzialmente a sua disposizione che vada a contrastare efficacemente le conclusioni del verbale ispettivo eventualmente eseguito dall’INPS nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo.