Tribunale di Sciacca – Sentenza del 06.04.2021
La sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha sempre natura condannatoria in virtù della sua “unione” con il decreto ingiuntivo con essa confermato e, pertanto, la stessa, lungi da costituire un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo, si sostituisce a quest’ultimo quale provvedimento giurisdizionale di condanna del debitore ingiunto.
Secondo il Tribunale di Sciacca, dunque, in questi casi l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo non è autonoma ma riflessa e derivata e la sentenza reiettiva dell’opposizione non costituisce una sentenza meramente dichiarativa ma unitamente al decreto ingiuntivo opposto un unico titolo esecutivo.
Il Giudice del Tribunale siciliano con questa pronuncia conferma un importante concetto che, come è facilmente intuibile, assume anche dei risvolti di natura operativa ed applicativa di rilievo e cioè, più esattamente, quello secondo il quale la sentenza di merito di rigetto dell’opposizione eventualmente proposta avverso il decreto ingiuntivo vada a sostituire giuridicamente quest’ultimo assumendone, per le statuizioni economiche conseguenti, comprese quelle riguardanti anche le spese legali liquidate per detta fase di merito, efficacia esecutiva. Il Tribunale di Sciacca, peraltro, nel solco anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 335 del 10 ottobre 2004 in Giur. Cost. 2004, pag. 6) che espressamente richiama, evidenzia come tale “sostituzione” prescinda dal fatto che il decreto ingiuntivo opposto sia stato già munito della esecutorietà o in sede di sua emissione, ex art. 642 cpc, ovvero nel corso dello stesso giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 648 cpc, poiché in ogni caso con l’emissione della sentenza di conferma della sua legittimità, il decreto ingiuntivo assume comunque stabilità giuridica e sostanziale e, con questa, un’esecutorietà di matrice diversa da quella sua propria, destinata a sfociare nell’efficacia e nell’autorità del giudicato una volta che la sentenza di rigetto dell’opposizione non venga impugnata nei termini o venga confermata nei successivi gradi di impugnazione. Nel caso trattato, oltretutto, l’opponente avverso l’atto di precetto notificatogli fondava il proprio assunto sulla mancata esecutorietà del decreto ingiuntivo sebbene gli fosse stata regolarmente notificata la sentenza reiettiva della sua opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, munita questa della formula esecutiva e quindi perfettamente idonea a sostanziare la richiesta coattiva sia delle somme portate dal titolo monitorio che di quelle, per spese legali, liquidate con la medesima sentenza, per cui l’interpretazione operata dal Giudice siciliano certamente deve ritenersi corretta e conforme al dettato processuale vigente. Lo StudioLegaleSodo opera ininterrottamente da oltre settant’anni nel settore del recupero del credito e delle esecuzioni, da ultimo anche in applicazione della particolare materia del sovraindebitamento.