Cassazione Civile, Sezione Quinta Tributaria, Ordinanza n. 7464 del 17.03.2021
La notifica degli atti impositivi eseguita a mezzo posta, e quindi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è valida perché conforme al dettato di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, e la stessa deve intendersi compiuta senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, così come in caso di consegna del plico al portiere deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto senza che si renda necessario l’invio di ulteriore raccomandata al destinatario, poiché le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982 n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. In questi casi, inoltre, nessun particolare adempimento è previsto a carico dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Con questa illuminante pronuncia la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ritorna sull’annoso problema della validità della notifica degli atti impositivi e tributari, segnatamente dell’Agente della Riscossione, eseguita mediante l’utilizzo del sistema postale e, dunque, con l’invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, giudicandola pienamente valida, efficace e soprattutto conforme al dettato normativo contenuto nell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, come è noto, rappresenta la “legge” del sistema della riscossione dei tributi. Più in particolare, i Giudici di legittimità confermano il proprio orientamento in materia, sia ribadendo la non necessità della redazione della relata di notifica da parte dell’Agente della Riscossione che, ulteriormente, stabilendo come la consegna del plico al portiere dello stabile sia circostanza di fatto e di diritto esaustiva della regolarità della notifica poiché, una volta accertata l’assenza del contribuente, non occorre seguire un ordine preferenziale di ricerca del soggetto consegnatario. La pronuncia in parola, pertanto, ha il merito di precisare in proposito come il citato art. 26, nell’indicare in via alternativa i soggetti legittimati alla sottoscrizione del plico postale (“una delle persone previste dal comma 2 o (dal) portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”) e, quindi, nell’utilizzare la particella disgiuntiva “o”, ponga la notifica al portiere dello stabile in termini di mera alternativa con altri soggetti del pari legittimati alla ricezione dell’atto. I Giudici di legittimità, dunque, correttamente distinguono questa modalità di notifica per così dire “ semplificata “ rispetto a quella per mezzo di messo comunale o ufficiale della riscossione e precisano come solo in detto ultimo caso, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. valido anche per tale tipologia di atti, in mancanza del contribuente occorra necessariamente ricercare anzitutto una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda e, solo in assenza di queste, consegnare l’atto al portiere dello stabile con obbligo per il soggetto notificante di darne notizia al contribuente medesimo a mezzo di lettera raccomandata, si badi bene semplice e quindi senza ricevuta di ritorno.