Corte D’Appello di L’Aquila, Sentenza del 24.02.2021
Il Tribunale Fallimentare, in sede di dichiarazione di fallimento, non gode di alcuna autonoma valutazione circa l’esistenza del credito azionato e segnatamente in ordine alla eventuale avvenuta maturazione del termine di prescrizione poiché tale eccezione va formulata avverso uno degli atti, successivi al maturarsi di detta prescrizione, che siano stati legittimamente e ritualmente notificati dal creditore prima del deposito dell’istanza di fallimento. L’omessa impugnazione dinanzi alla competente autorità di tali atti, infatti, preclude la proponibilità dell’eccezione in sede esecutiva (ed in sede fallimentare quale esecuzione collettiva a tutela del ceto creditorio), rendendo incontestabile il credito e la legittimazione del creditore ad instare per la declaratoria di fallimento.
La Corte di Appello aquilana, con questa significativa sentenza, riconosce un principio di diritto che, sebbene riferito nel caso di specie al sistema della riscossione dei tributi disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, ha una portata giuridica ed applicativa ovviamente generale perché delimita i poteri accertativi del Tribunale Fallimentare, o del Giudice dell’Esecuzione, rispetto ai provvedimenti modificativi del credito, in questo caso tributario, quale ad esempio quello della prescrizione. I Giudici di appello, dunque, hanno correttamente fatto proprio il disposto di cui all’art. 19 comma 3 del D. lgs n. 546/1992 (il c.d. Processo tributario) laddove espressamente stabilisce che gli atti tributari notificati prima dell’esecuzione, e nel caso di specie l’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 che ha la funzione di ripristinare la sospesa efficacia della cartella di pagamento, siano autonomamente impugnabili non solo per vizi propri ma anche per l’omessa notificazione di quelli, prodromici, dai quali possa dipendere il maturarsi della prescrizione. Più esattamente si tratta, in questo caso, dell’eccezione per così dire “recuperatoria” in forza della quale il ricorrente ha la possibilità di contestare, naturalmente dinanzi all’organo giudiziario funzionalmente competente e nel termine perentorio a tal fine stabilito, il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili ad atti pregressi dei quali egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione. Decorso detto termine, infatti, e sfumata tale possibilità, il contribuente sottoposto ad azione esecutiva ovvero a procedura fallimentare non può più sollevare tali rilievi dinanzi ai Giudici di queste fasi e deve farsi carico delle conseguenze, per lui pregiudizievoli, del mancato esercizio di un proprio diritto nei modi di legge, nel rispetto del fondamentale principio della irretrattabilità di detto diritto che sottende in generale al nostro sistema giuridico.