Tribunale Crotone, Sezione Civile, Sentenza del 18.02.2021
Il Tribunale di Crotone ha stabilito che vanno ritenuti responsabili l’insegnante e l’istituto scolastico, e per essi il Ministero dell’Istruzione, per il danno subito dall’alunno nel corso della lezione a seguito di infortunio occorsogli per essere inciampato sul piede del compagno di banco che sporgeva dal banco stesso mentre si alzava per raggiungere il cestino dei rifiuti posto in fondo all’aula, trattandosi di fatto lesivo verificatosi durante l’ora di lezione sotto la vigilanza della maestra.
Con questa interessante sentenza, il Tribunale di Crotone esprime e conferma un criterio di responsabilità ex art. 2048 c.c. che coinvolge gli insegnanti, e di conseguenza gli Istituti scolastici ed il Ministero di riferimento, nel fondamentale obbligo di garantire la sicurezza degli alunni in costanza di lezione e che può essere escluso solo in presenza di determinate condizioni di fatto e di diritto. Anzitutto i Giudici di merito precisano come il dovere di vigilanza imposto all’insegnante vada commisurato necessariamente all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, per cui tanto minore è l’età degli alunni tanto maggiore divengono l’attenzione e lo scrupolo con i quali esso insegnante debba provvedere all’assolvimento di tale suo obbligo connesso alla sua funzione istituzionale. La pronuncia in parola, poi, si segnala anche per la chiarezza espositiva con la quale vengono determinati i presupposti di tale responsabilità, poiché il Tribunale da una parte chiarisce che l’istituto scolastico possa essere ritenuto responsabile solo in quanto l’allievo sia stato affidato all’insegnante e quindi unicamente entro i limiti di tempo in cui l’alunno sia sottoposto alla vigilanza dell’insegnate stesso, e dall’altra precisa come sia poi a tal fine indifferente che si invochi al riguardo la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. Il punto focale, infatti, della sentenza risiede sempre nella declaratoria di presunzione di responsabilità in capo all’insegnante per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza ex art. 2048 c.c. superabile soltanto con la prova, incombente sull’amministrazione scolastica, di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto. Il Tribunale, però, ha anche opportunamente precisato come “Per potersi ritenere integrata la suddetta prova non è peraltro sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale”.