Tribunale Campobasso, Sezione Penale, Sentenza del 25.02.2021
Il Tribunale di Campobasso – Sezione Penale in composizione monocratica – a seguito delle prove raccolte in sede dibattimentale ha condannato il genitore, inadempiente al versamento del contributo di mantenimento posto a suo carico per la moglie ed i figli, per la condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia in quanto sottrattosi agli obblighi di assistenza inerenti la potestà di genitore e la qualità di coniuge, alla pena di mesi nove di reclusione e Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
L’imputato, nel caso di specie, è stato ritenuto anche non meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sua recidiva nel comportamento illegittimo ascrittogli, ed è stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della moglie costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede.
Il Giudice Penale, infatti, ha accertato come il prevenuto non solo non avesse garantito e non garantisse, ai tre figli e all’ex moglie, i mezzi di sussistenza, intesi sia come mezzi di sopravvivenza vitale che come strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, ma avesse anche palesato un’assoluta e totale indifferenza verso i figli, non partecipando dunque in alcun modo alla loro istruzione ed educazione e così venendo meno ingiustificatamente al proprio ruolo genitoriale.
Con questa interessante recente sentenza del Giudice Penale di Campobasso, viene ribadito un principio di diritto fondamentale e cioè quello della piena tutela, anche sotto il profilo della responsabilità penale derivante dall’art. 570 c.p., dei diritti spettanti al coniuge beneficiario del contributo di mantenimento e soprattutto dei figli che ne siano stati dichiarati titolari, in proprio o per mezzo del genitore con essi convivente. La pronuncia in parola, pertanto, si segnala alla nostra attenzione per avere sottolineato la rilevanza penale, quale causa esimente della responsabilità del genitore, che assume eventualmente lo stato di indigenza di quest’ultimo tale da generare una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze dell’avente diritto. Il Tribunale ha altresì specificato come detto stato di indigenza non possa coincidere genericamente nell’incapienza patrimoniale dell’imputato perché, avendo esso natura di causa di giustificazione, deve essere provato rigorosamente con onere a carico dell’obbligato, in una alla sua situazione di effettivo bisogno, il tutto sulla base anche del consolidato orientamento della Corte Suprema (Cass. pen. sez. VI, 22.9.2011 n. 35612; Cass. pen., sez. VI, 17.11.2009 n. 8688). È importante sottolineare, quindi, come per il Tribunale questa situazione di vera e propria indigenza debba essere necessariamente espressione della impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione alimentare e di assistenza, al punto che ai fini della esclusione della responsabilità penale non rileva nemmeno il semplice stato di disoccupazione del soggetto obbligato (Cass. Pen. sez. VI, 29.1.2013 n. 7372).