Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sottosezione 3, Ordinanza n. 27602 del 03.12.2020
Con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Con questa eloquente pronuncia la Corte Suprema interviene efficacemente per determinare i limiti di competenza funzionale del Giudice dell’opposizione a precetto avente ad oggetto somme per assegno di mantenimento ed afferma che siano demandabili a quest’ultimo solo le questioni afferenti la validità e l’efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto, ma non anche quelle per fatti sopravvenuti che possano determinare un’eventuale modifica dell’assegno. Si tratta dunque di una rilevante statuizione che evidentemente risolve possibili dubbi interpretativi sorti in materia e che rimette al Giudice ordinario competente il potere di decidere sulla revisione dell’assegno mediante il ricorso allo strumento di modifica delle condizioni di separazione espressamente previsto dall’art. 710 cpc ovvero di quelle del divorzio ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 898/1970. Lo StudioLegaleSodo da anni segue queste problematiche ed offre alla propria clientela adeguata assistenza in materia.