Tribunale Taranto, Sentenza del 29.01.2021
Alla lavoratrice, vedova nonchè madre di due figli ed affidataria di un minore, tutti in situazione di handicap grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92, va riconosciuto il diritto allo svolgimento di lavoro agile in misura non inferiore al cinquanta percento quantomeno fino al 30.4.2021, termine di efficacia delle norme del D.M 19 ottobre 2020 come prorogato dal D.M. 20 gennaio 2021. Ove non le si consentisse di operare, quanto meno parzialmente, in smart working, la lavoratrice si troverebbe esposta ad un elevato rischio di contrarre il virus Covid19 (tenuto in particolare conto che il territorio della regione Puglia è, ad oggi, considerato un’area caratterizzata da uno scenario ad elevata gravità e, quindi, “zona arancione”) con il grave pericolo di contagiare i propri congiunti disabili, ovvero di trovarsi nell’impossibilità di poter prestare loro assistenza.
Con questa significativa pronuncia il Tribunale di Taranto afferma, in maniera decisa, il diritto del lavoratore titolare diretto o per assistenza dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 di usufruire dello smart-working o lavoro agile per tutta la durata del periodo emergenziale previsto dalla normativa speciale emessa in costanza di pandemia. Nel caso specifico i Giudici tarantini hanno riconosciuto alla lavoratrice la possibilità di usufruire di tale beneficio per una percentuale pari alla metà del suo orario lavorativo, utile a rispondere, quantomeno parzialmente, a quelle esigenze di tutela della salute del soggetto lavoratore e dei suoi familiari dallo stesso assistiti, in verità richiamate in applicazione anche nella pronuncia in commento, che potrebbero necessitare di un impiego anche più massiccio di quello previsto dalla disposizione ministeriale (salvo che non si tratti, ovviamente, di mansioni o funzioni non espletabili con siffatta modalità da remoto), oltre che di un decisivo cambio di approccio in materia di diritto del lavoro.