T.A.R. Sicilia Catania, Sezione Terza, sentenza n. 3060 del 19.11.2020
Il TAR della Sicilia ha stabilito che la cessazione dall’impiego seguita senza soluzione di continuità ad una prolungata astensione dal lavoro dovuta e/o seguita ad infortunio e/o malattia dipendente da causa di servizio, fa rientrare la mancata fruizione delle ferie nell’ambito degli eventi non prevedibili, ovvero non imputabili alla volontà del personale, residuando unicamente dubbi circa la ottemperanza del datore di lavoro pubblico ai precetti di cui all’art. 2087 c.c., in termini di una eventuale, possibile, negligente vigilanza; conseguentemente, il solo richiamo alla pubblicazione in materia di congedi, licenze e permessi, senza in alcun modo prendere in specifica considerazione le peculiarità del caso di specie – le ragioni che hanno portato il dipendente a transitare, senza soluzione di continuità, dalla aspettativa per malattia al collocamento in quiescenza – costituisce un palese difetto di motivazione del provvedimento di diniego della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita. Con questa interessante recente sentenza del TAR siciliano, sebbene riferita specificatamente al settore delle Forze Armate ma avente portata applicativa generale, viene sancito un principio di diritto quanto mai rilevante, ovvero quello della monetizzazione delle ferie e dei permessi non fruiti dal lavoratore per cause a lui non imputabili, in quanto dipendenti da un suo stato di malattia prolungatosi fino alla sua messa in quiescenza. I Giudici catanesi, in particolare, sottolineano la grave mancanza in cui incorra, in questi casi, il datore di lavoro nel non aver compiutamente esercitato quell’obbligo di vigilanza, prescritto a suo carico dall’art. 2087 del Codice Civile, che gli impone di verificare le cause che possono impedire al dipendente di usufruire delle ferie, ed ovviamente anche degli altri permessi di cui lo stesso goda, al fine di procedere alla loro monetizzazione. Il caso esaminato dal TAR della prolungata assenza dal servizio del lavoratore per infortunio o malattia, in questa fattispecie dipendente da causa di servizio ma non necessariamente di questa tipologia, non è, infatti, certamente insolito ed infrequente e rientra di diritto nel contesto sinallagmatico che contraddistingue sempre il rapporto di lavoro.