La domanda di riduzione del canone di locazione commerciale proposta dal conduttore relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in ragione della asserita chiusura dell’immobile locato, a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 non può essere accolta ove non sia dimostrato che l’inadempimento alle obbligazioni sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, in particolare, ove non sia dimostrata l’intervenuta chiusura del locale in oggetto.
Con questa eloquente pronuncia i Giudici di Alessandria puntualizzano, in questo periodo di particolare eccezionalità, la necessità che una richiesta, in sede giudiziale, di riduzione del canone di locazione commerciale sia sempre supportata dalla prova dell’impossibilità di far fronte alla prestazione pecuniaria secondo il canone negozialmente stabilito per causa non imputabile al conduttore. In definitiva, pertanto, viene con ciò ribadito il concetto giuridico della irrilevanza processuale degli effetti pregiudizievoli della pandemia in atto ai fini del rispetto delle pattuizioni intercorrenti tra le parti se non provata l’incidenza, effettiva e reale, di detti effetti sulla attività commerciale del conduttore e, di conseguenza, sulla sua capacità a corrispondere il canone locativo precedentemente pattuito.