I giudici amministrativi della Sede di Trieste hanno statuito che è illegittima l’esclusione dalla prova scritta relativa alla selezione pubblica di un candidato al quale è stata rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, applicando una causa di esclusione dalla predetta selezione pubblica che, oltre a non trovare sostegno legittimante in una disposizione di legge o in un’altra norma di carattere sovraordinata con valenza emergenziale, dettata per contenere il diffondersi del virus Covid-19, non è in alcun modo prevista dal bando di concorso che disciplina la selezione.Con questa importante decisione il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia assume una posizione netta a favore del candidato escluso dalla prova scritta di una selezione pubblica perché riscontrato con una temperatura corporea superiore al limite minimo di legge consentito per l’accesso a qualsiasi ufficio e/o per lo svolgimento di qualsivoglia attività a contatto con le persone. Si tratta di una pronuncia che nella difficile contrapposizione tra la posizione giuridica del candidato, suo malgrado alle prese con una situazione fisica invalidante, e la tutela della pubblica sicurezza privilegia, a nostro parere correttamente, la prima ponendo l’attenzione sull’assenza di una motivazione di esclusione del soggetto nel corpo del bando di concorso che disciplina la selezione. Al di là, tuttavia, di questo mero, ma fondamentale, dato testuale, è sicuramente rilevante il fatto che gli effetti, molto spesso temporanei, della attuale pandemia non possano compromettere del tutto il diritto di un candidato a far valere una valida giustificazione esimente alla sua impossibilità allo svolgimento di una prova selettiva.