La Corte di Cassazione ha stabilito che In tema di separazione personale tra coniugi l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) possa essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente la proprietà di beni immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento. I giudici hanno altresì precisato che detta opzione comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito.
Con questa interessante recentissima ordinanza la Corte Suprema interviene in maniera chiara nella problematica circa la natura giuridica, con i relativi riflessi anche fiscali e tributari, degli atti di disposizione di beni immobili in favore dei figli da parte dei coniugi separati e/o divorziati non solo legittimando pienamente questa possibilità di adempimento del contributo di mantenimento ma sottolineando altresì la immediata titolarità dei figli nell’acquisizione di questi beni. Si tratta, peraltro, di pronuncia che evidenzia come una disposizione di tal genere non possa assumere valore di atto di donazione ma, appunto, di compensazione dell’obbligo di mantenimento stabilito a carico del coniuge obbligato, scontando dunque un procedimento più snello ed una tassazione decisamente più conveniente rispetto ai negozi ordinari. Lo StudioLegaleSodo da tempo offre alla propria clientela assistenza giudiziale per usufruire di questa importante opportunità.