La disposizione che ha imposto, per motivi sanitari legati all’emergenza da Covid-19, il divieto di trasferimenti al di fuori della regione di appartenenza ha operato quale factum prìncipis, ovvero quale “…causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore” con l’effetto di rendere “…inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto “.
Si tratta di una importante e rilevante decisione adottata dal Tribunale di Verone in costanza di una situazione di fatto assolutamente eccezionale quale, appunto, quella determinatasi in conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle prescrizioni e dei limiti, in termini di libertà individuali di spostamento, che nella fase iniziale della stessa sono stati imposti. I Giudici di merito, infatti, hanno opportunamente precisato come non possa essere considerata inadempiente l’inosservanza del termine perentorio fissato nel contratto preliminare dalle parti per la stipula dell’atto definitivo qualora l’inutile decorso dello stesso sia stato determinato dalla impossibilità, oggettiva e cogente, per uno dei promittenti venditori di rispettarlo con la sua presenza per la formalizzazione dell’atto successivo in osservanza alle misure di contenimento della diffusione del virus. E’ pertanto rilevante, ma evidentemente non del tutto scontato, come la pandemia da Covid-19 sia stata giustamente ritenuta rientrante nel più ampio concetto giuridico della “ forza maggiore “ con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di regolamentazione dei rapporti obbligatori.