Il Tribunale di Lecce, nel giudizio promosso dalla Sig.ra P.T., patrocinata dallo Studio Legale Sodo, sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione probatoria della sussistenza di “ una convivenza di durata significativa, protrattasi dal luglio 2012 sino al settembre 2018 “ ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire dall’ex-convivente un assegno alimentare mensile “ per la durata di diciotto mesi – in rapporto alla durata di sei anni della convivenza -….”. Con questa interessante ed innovativa sentenza, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 1 comma 65 della Legge n. 76/2016, meglio conosciuta come “ Legge Cirinnà “ dal nome della sua prima firmataria, che appunto prevede il diritto, per la parte economicamente più debole di un rapporto di convivenza more uxorio, di riceversi un assegno alimentare secondo la misura determinata nell’ambito processuale anche in relazione alla durata della convivenza. Si tratta, in definitiva, di un fondamentale baluardo normativo a riconoscimento del valore giuridico e sostanziale della convivenza e degli obblighi, per certi versi simili a quelli propri del matrimonio, che ne conseguono, soprattutto quando, come in questo caso, la debolezza economica del soggetto beneficiario sia determinata da ragioni di salute e dalla impossibilità oggettiva di trovare una stabile occupazione lavorativa nonostante i tentativi operati e documentalmente provati.